Filmati di videosorveglianza condominiale

Febbraio 7, 2024 Condominio .

La domanda pervade frequentemente gli uffici dei consulenti della privacy, toccando la delicata tematica della videosorveglianza, sia essa in ambito condominiale che privato. Questo argomento solleva numerose perplessità e questioni. Una delle interrogazioni più ricorrenti è: «Chi ha il diritto di accedere alle riprese dell’edificio?»

le immagini di videosorveglianza condominio pomezia

È fondamentale chiarire che, in contesto condominiale, il responsabile del trattamento dei dati è il condominio stesso e che l’installazione di sistemi di videosorveglianza richiede il rispetto di specifici obblighi, dettagliatamente descritti nelle Linee Guida 3/2019 dell’European data protection board (Edpb) e nelle FAQ del Garante sulla videosorveglianza del 2012, consultabili al link: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza.

Gli interventi reiterati

Nonostante l’esistenza di queste direttive di ampia portata, sia a livello europeo che nazionale, le incertezze e le violazioni hanno persistito, inducendo il Garante a emettere vari provvedimenti singoli, tra cui l’ultimo, il 502 del 26 ottobre 2023 numero 9960920, che ha incluso la sanzione verso un amministratore di condominio.

Questi interventi reiterati ci permettono di affermare, con ragionevole certezza, che le principali ambiguità relative a questa materia sono state risolte. È accertato che l’installazione di tali sistemi necessita di un’assemblea condominiale, che deve essere supportata da un’analisi che attesti l’effettiva necessità e urgenza dell’impianto e che è indispensabile predisporre adeguate informative, sia estese che sintetiche, posizionando i cartelli informativi correttamente, prima della portata visiva delle telecamere. Sono note le tempistiche di conservazione delle immagini e le procedure in caso di ripresa di dipendenti nel condominio.

Tuttavia, rimane spesso incerta l’identità dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini. Questa rappresenta una delle questioni più frequenti affrontate dai consulenti della privacy.

Puoi vedere anche:   Il bilancio preventivo condominiale

Accesso riservato ai soggetti autorizzati al trattamento dati

La soluzione si trova nell’analisi complessiva del Gdpr, con particolare attenzione ai principi fondamentali, come quello di minimizzazione, sancito dall’articolo 5 del regolamento Ue 16/679. Infatti, l’obiettivo perseguito dall’assemblea nel decidere l’installazione di un sistema di videosorveglianza deve essere chiaramente definito e specificato nell’analisi del legittimo interesse, che funge da base giuridica per i trattamenti dati derivanti dall’installazione del sistema. Questo obiettivo può essere raggiunto implementando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a mitigare i rischi, inclusa la limitazione dell’accesso alle immagini esclusivamente ai soggetti ritenuti essenziali per il conseguimento dello scopo.

Di conseguenza, in ambito condominiale, non è ammissibile concedere l’accesso all’applicazione mobile a ogni condòmino che ne faccia richiesta, né l’amministratore può visualizzare le immagini se non strettamente necessario per gli obiettivi prefissati. Analogamente, non è consentito al portiere visualizzare le immagini in diretta o registrate.

Invece, aderendo al principio di minimizzazione, l’accesso deve essere riservato esclusivamente ai soggetti che possiedono le qualifiche per gestire tale trattamento e la cui attività è pertinente agli scopi prefissati, previa valutazione, preminente rispetto ai diritti e alle libertà degli individui filmati.

Chi sono i responsabili del trattamento

Pertanto, la visione delle registrazioni in contesto condominiale è limitata ai responsabili del trattamento designati ai sensi dell’articolo 28 Gdpr, per lo specifico trattamento dati. Questo può includere l’amministratore, la ditta di manutenzione, o anche un singolo condòmino, purché ogni soggetto soddisfi i requisiti normativi, dimostri di aver adottato le adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un trattamento corretto e minimizzare il rischio di perdita, cancellazione o violazione dei dati, e sia formalmente nominato responsabile del trattamento, come specificato all’articolo 28 del regolamento Ue 16/679, accettando tale incarico con le relative garanzie.

Puoi vedere anche:   Fondo cassa per l’esecuzione di interventi di manutenzione

È quindi tempo di porre fine alle pratiche improvvisate e all’utilizzo indiscriminato delle app da parte dei condòmini, in difesa delle persone e dei loro diritti, tenendo conto che il condominio può essere luogo di passaggio non solo per i residenti, ma anche per lavoratori e passanti, che possono essere ripresi inconsapevolmente, senza sapere chi li sta riprendendo né l’utilizzo che sarà fatto delle loro immagini.

Avv. Carlo Pikler Responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice

.

Questo contributo è stato scritto dal dott. Gianni Salvati, titolare dello studio. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed ha esercitato la pratica forense prevista per legge. E' abilitato alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex d.lgs. 28/2010. Ed ha conseguito il Master per revisori per la contabilità condominiale. Esercita l'attività di amministratore di condominio sul territorio di Pomezia dal 1995.

Tags