Gestioni Condominiali Pomezia - Studio Salvati
Amministratore condominio – Revisore bilanci condominiali – Pomezia
Accanto al diritto di proprietà ci sono altre situazioni giuridiche come per esempio l’usufrutto
L’usufrutto è l’altra faccia della nuda proprietà. Ma dopo aver sottoscritto contratto alternativo alla compravendita tradizionale, di conseguenza, a chi tocca pagare le spese condominiali ?
Gli articoli del codice civile dal 979 al 1020 si occupano di disciplinare l’usufrutto. L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui (altrimenti detto diritto reale minore) che consiste nel godimento di un bene nel rispetto della sua destinazione. Se viene concessa in usufrutto un’abitazione non la si può utilizzare come studio professionale.
In primo luogo, quanto ai costi che, nel corso del godimento, debbono essere sostenuti dal nudo proprietario e quelli che gravano sull’usufruttuario, le norme di riferimento sono contenute negli art. 1004-1005 c.c. a mente delle quali – e quindi per esempio, – le spese ordinarie (art. 1004 c.c.) sono a carico dell’usufruttuario, mentre quelle straordinarie (art. 1005 c.c.), che non siano conseguenza di mancanza di manutenzione ordinaria, gravano sul nudo proprietario.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 questa ripartizione dei costi all’apparenza semplice, doveva essere osservata anche dall’amministratore di condominio.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “siccome la ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei soggetti passivi dell’obbligo nei confronti del condominio, anche le spese dell’usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all’assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione”.
La legge n. 220/2012 ha mutato il quadro della situazione nei rapporti con il condominio. Infatti l’attuale art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. recita: “il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”. E´stato quindi ridefinito il quadro dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali.
Insomma la nuova legge ha di conseguenza, almeno formalmente, semplificato la vita degli amministratori, i quali di fronte ad un debito relativo ad un’unità immobiliare gravata ad usufrutto potranno chiederne il pagamento indistintamente ai titolari della nuda proprietà e del diritto reale minore. Nudo proprietario ed usufruttuario, quindi, dovranno ben valutare, in relazione ai loro rapporti, come regolare i conti.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Compenso dell’amministratore? a carico dell’usufruttario. Tutte le spese d’uso? A carico dell’usufruttario.
Chiaramente, il pagamento integrale eseguito da parte di uno dei debitori libera dal debito anche gli altri; tuttavia chi ha versato l’intero importo al creditore ha la possibilità di farsi restituire, dagli altri coobbligati, la rispettiva parte (cosiddetta azione di regresso).
Quando ci sono più debitori nei confronti di una persona e quest’ultima può esigere l’intero pagamento sia da un debitore che dall’altro, indifferentemente e secondo la propria volontà, si parla di responsabilità solidale. In pratica, si ha «responsabilità solidale» quando più persone sono debitori dello stesso soggetto (o anche di più soggetti) ed a ciascuna di queste può essere chiesto di versare l’intera somma anziché solo la propria quota.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie. Bisogna re-impermeabilizzare il lastrico? La spesa, salvo il caso d’intervento dovuto a trascuratezza, è a carico del nudo proprietario. È necessario eseguire un adeguamento normativo degli impianti? Idem. Rispetto a quest’ultima voce di spese, non c’è un esplicito riferimento normativo nell’art. 1005 c.c.
Tuttavia ai sensi dell’art. 67, sesto comma, c.c. si legge che “l’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni” La messa a norma degli impianti, ad avviso di chi scrive, non è annoverabile né tra gli interventi di manutenzione ordinaria, né tanto meno tra quelli di semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Articolo scritto dall’avv Alessandro Gallucci – Tratto da condominioweb