Il condomino non può eseguire opere, su parti condominiali o di uso individuale, se procura un danno o un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
Art. 1122 – Opere su parti di proprietà o uso individuale


Il condomino non può eseguire opere, su parti condominiali o di uso individuale, se procura un danno o un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
Costituzione del condominio: molti immaginano che esistano delle formalità da rispettare senza rendersi conto che il condominio sorge con il frazionamento della proprietà dell’edificio, nel momento in cui il costruttore inizia a vendere gli appartamenti.