Origini del condominio

In questo breve e modesto scritto si cerca di trattare la storia delle origini della proprietà in Condominio

proprietà comune indivisa

Storia del Condominio – Epoca Arcaica e consortium

In epoca arcaica la societas come contratto che creava obbligazioni esclusivamente tra contraenti, era sconosciuta. Vigeva, invece, una forma di proprietà comune indivisa nota con il nome di consortium ercto non cito (Gai. 3.154 a). Questo antichissimo istituto, che fu l’archetipo di ogni futuro vincolo associativo, consisteva nello stato di comunione ereditaria in cui cadevano i fratres alla morte del padre ab intestato. Cioè più fratelli alla morte del comune pater familias.

Il consorzio viene chiamato erctum non cito. Gaio (Gai. 3.154 a) spiega che erctum significa dominium e citum invece divisum, vale a dire che l’espressione sta per proprietà indivisa, cioè il termine allude allo stato di indivisibilità conseguente alla successione ereditaria .

Morto il padre dunque, i sui heredes cadevano in comunione universale di averi: comunione che non era costituita volontariamente, ma in cui si rimaneva tuttavia di propria volontà giacchè il partecipante, se non vuole più aderire al consortium, può ottenere (ma questo solo a partire da una certa età cronologica) la divisione con l’actio familiae erciscundae introdotta secondo il Digesto dalla XII Tavole (451-450 a.C.). Prima di allora non esisteva alcun mezzo per uscire dallo stato di comunione.

Secondo le Istituzioni giustinianee le XII Tavole prescrissero per la medesima esigenza anche l’actio per iudicis arbitrive postulationem. Quest’ultima si usava soltanto per ottenere lo scioglimento di uno stato di comunione di un bene o di una eredità.

Il consortium oltre che per volontà di uno dei fratres poteva sciogliersi per morte o capitis deminutio degli stessi.

La struttura del consortium era di tipo dinamico (non statico come il condominio classico) e questo implicava che non solo ognuno dei consorti potesse alienare liberamente qualunque bene facente parte del patrimonio, anche gli immobili, con effetti reali per tutti gli altri, ma che ognuno potesse anche acquistare come spiega Gaio (4.17).

In particolare il patrimonio, costituito dai beni che ne erano originariamente l’oggetto, poteva essere arricchito dagli acquisti successivi dei consortes. Ed ancora, a titolo di esempio di siffatta dinamicità, Gaio sceglie il caso della manomissione del servo comune, ad opeta di un solo consorte, che diviene libero, ma tutti i consortes  divengono suoi patroni.

Gaio (Gai 3.154b), sottolineava come in hac societate fratrum (…) illud proprium erat: in ordine alle cose che vi erano comprese, i singoli consorti avevano una legittimazione solidale, per cui ciascuno avrebbe potuto disporne come se fosse stato l’unico titolare.

Storia del Condominio – Epoca Repubblicana e communio

Nel tempo dalle guerre di espansione intorno a Roma fino a quelle puniche l’assetto economico romano aveva subito una profonda trasformazione: l’antica produzione agricola si andava trasformando secondo criteri più moderni servendosi di manodopera schiavistica, il latifondo per medesimi ragioni si estendeva a danno dei piccoli proprietari, mentre nuove attività commerciali e ingenti capitali affluivano in Roma e davano vita ad una trama di relazioni sociali sempre più diverse e lontane da quelle semplici dell’era contadina e consortile.

Il bisogno di mantenere unita la famiglia cedeva all’altra esigenza di lasciare libero l’individuo con la sua libertà di iniziativa economica e i suoi traffici commerciali. In questo contesto ben presto si presentava l’esigenza di unire le forze economiche ed il suo naturale strumento giuridico fu il contratto di societas, per costituire il quale era necessario il naturale consenso di tutti i soci: dalla loro volontà, non dal loro status, nasceva il vincolo reciproco.

Tra fraternitas e consensus la distanza è grande: essa riproduce sul piano giuridico formale una realtà storica in cui l’individuo aveva rilievo come membro del gruppo e una in cui veniva riconosciuta la sua individualità. Se è verosimile il contesto descritto non c’è dubbio che alla morte del pater gli heredes sui si presentino come contitolari di un patrimonio e la fraternitas perde di importanza.

E’ evidente, pertanto, la distanza che intercorre tra consortium e communio, in virtù anzitutto della rilevanza nella comunione del concetto di quota, intesa come “frazione ideale rappresentativa dell’intero patrimonio”;  criterio, quello di pars pro indiviso, introdotto da Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo. Proprio Quinto Mucio in D.29.1.78 ( Pomp. 35 ad Mucium) elabora la riduzione della comunità fraterna nella comproprietà per quote ideali.

Il passo citato riguarda un caso tipico di consorzio: due fratelli avevano i beni in comune; uno è morto senza testamento e in mancanza di un suus heres , l’eredità viene deferita al fratello superstite il quale rispetto al morto è adgnatus proximus . Il problema discusso nel testo – e rivolto a Mucio – intende stabilire se il fratello superstite, che non vuole essere erede lo diventi per il solo fatto di usare dei beni comuni.

La risposta del giurista è negativa perché l’usus di quei beni non costituisce una pro herede gestio: quell’uso si giustifica in base al dominium pro parte di cui il frater superstite è titolare. Diversa sarebbe stata la risposta, osserva Pomponio, se il chiamato avesse alienato una res oltre i limiti della quota a lui spettante. Quinto Mucio, dunque, applicava al consortium lo schema della comproprietà per quote ideali e con ciò si allontanava dalla configurazione arcaica dell’istituto.

Il pensiero di Q. Mucio ha portato la giurisprudenza classica ad attrarre il consortium entro la sfera del condominio parziario: la successiva elaborazione giuridica è rimasta costante su questo punto e ciò è dimostrato dal criterio della quota applicato ai rapporti tra i fratres sia nelle decisioni dei giuristi classici sia nelle costituzioni imperiali.

Dall’analisi muciana, attraverso un’approfondita analisi casistica, che fu utile per distinguere la communio dei fratres sui beni ereditari dalla comunione costituita mediante societas consensuale, fu compiuto un’ulteriore passo in avanti per la costruzione di nuovi istituti. Se lo status familiare non poteva più far nascere il vincolo associativo – poiché i sui heredes erano diventati compartecipi di un patrimonio – quel vincolo , come si è detto poteva scaturire solo dal consenso.

Ed il consenso poteva essere diretto ad uno scopo specifico, costituendo una societas particolare; oppure realizzare quella comunione di tutti i beni che alle origini era il risultato matematico della morte del pater.

Il consortium ercto non cito forse vive in età imperiale ancora sul piano sociologico, ma come istituto giuridico è estinto e riassorbito dalla communio e dalla societas.

…segue…