Gestioni Condominiali - Studio Salvati
Amministratore condominio – Revisore bilanci condominiali – Pomezia
Per una corretta inquadratura dell’argomento occorre premetterere che normalmente un diritto appartiene ad una sola persona, ma può anche accadere che un unico diritto abbia più titolari, appartenga, cioè, a più persone. Si può avere una contitolarità di diritti, ogni qual volta più soggetti hanno in comune la proprietà o altro diritto reale su un bene, mobile o immobile che sia, e ciascuno dei partecipanti (detti “comunisti”) è proprietario (o titolare del diritto reale, vuoi di godimento, come l’usufrutto, vuoi di garanzia, come il pegno) per l’intero del bene in comunione.
A differenza del condominio nella comunione ogni partecipante ha un solo diritto: quello sulla totale proprietà comune indivisa, tanto che non è identificabile, nella res in comunione, una porzione specifica il cui godimento spetti, in via esclusiva, a uno o più dei comunisti.
Ciò significa che ogni comunista è in realtà titolare dell’intero bene, mentre la quota indica solo la quantità di potere che si può esercitare sulla cosa e la misura del diritto in caso di divisione.
Il singolo comunista può quindi esercitare le normali facoltà di proprietario su tutto il bene, secondo le regole previste dalle legge o dal titolo. Se quindi più persone sono comproprietari di un fondo, ognuno di loro potrà accedere al fondo e trascorrervi le vacanze, e non può impedire che gli altri facciano la stessa cosa, né può prendere che gli altri possano stare solo su di una parte del fondo, magari proporzionato al valore della quota.
Il fatto che un diritto reale possa avere più titolari, può creare problemi circa i rapporti tra i comunisti (cioè i titolari del diritto) e tra questi e i terzi. In questi casi, infatti, potrebbero nascere discussioni tra i titolari circa l’amministrazione della comunione, le decisioni per la vendita del bene, l’uso e così via e proprio per questi motivi, il legislatore è intervenuto dettando una disciplina apposita per risolvere i potenziali conflitti.
Alla comunione in senso stretto, il codice dedica ben diciassette articoli, raggruppati nel capo I del titolo VII, a sua volta contenuto nel libro III intitolato “della proprietà” (cfr. artt. 1100 – 1116 c.c.).