Gestioni Condominiali Pomezia - Studio Salvati
Amministratore condominio – Revisore bilanci condominiali – Pomezia
Oggi trattiamo le principali questioni circa la imputazione delle spese legali.
Sovente capita che in un condominio si debba sostenere spese legali per fare ricorso al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo contro un condomino che non intende pagare gli oneri condominiali.
La domanda più frequente è chi paga le spese legali?
Se l’avvocato del condominio chiede € 600,00 per un decreto ingiuntivo e il giudice con il decreto ne liquida soltanto € 500,00, la differenza dev’essere corrisposta dal condominio in proporzione ai millesimi di proprietà.
Una recente sentenza ha infatti stabilito che il Condominio non può chiedere al solo condòmino moroso gli oneri corrisposti al legale per l’attività di recupero degli oneri condominiali.
Si tratta di una spesa che deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i condominio. Pena la possibile dichiarazione di nullità della delibera che approva la ripartizione per violazione dei criteri di riparto delle spese.
Quindi “nell’ipotesi di controversie tra condòmini, infatti, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio tra di loro”.
Ció comporta la conseguenza che il giudice nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore a quella per cui ha riportato condanna” (Cass. civ. 15.5.2006, n. 11126).
Sebbene sia semplice comprendere l’imputazione delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, qualche dubbio a volte può sorgere a riguardo degli atti successivi al decreto.
Qui si intende fare riferimento all’atto di precetto.
L’atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile del diritto italiano, previsto e disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto.
L’atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore.
Questo atto contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa. In caso di mancato adempimento tale atto, assieme al titolo esecutivo, darà la possibilità al creditore di procedere alla fase esecutiva.
Tale atto infatti costituisce la fase preliminare dell’esecuzione forzata.
L’atto di precetto, che ha natura recettizia, può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente.
Il precetto, infatti – pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 del codice di procedura civile – non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì, per giurisprudenza univoca, un atto preliminare stragiudiziale.
(Cass. 23.02.2006 n.3998; Cass. 16.06.1992 n.7394; Cass. 27.06.1990 n.6544; Cass. 11.05.1989 n.2151; Cass. 18.02.1988 n.1744). Quindi in quanto atto stragiudiziale le spese dell’atto di precetto sono a totale carico del condominio nel cui interesse è predisposto.
Ciao, spero che questo articolo abbia risolto qualche tuo dubbio.
L'articolo è stato scritto dal dott. Gianni Salvati, titolare dello studio. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed ha esercitato la pratica forense prevista per legge. E' abilitato alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex d.lgs. 28/2010. Ed ha conseguito il Master per revisori per la contabilità condominiale. Esercita l'attività di amministratore di condominio sul territorio di Pomezia dal 1995.