Imputazione delle spese legali

Marzo 9, 2017 Condominio .

Oggi trattiamo le principali questioni circa la imputazione delle spese giudiziali e di quelle spese che sono definite stragiudiziali.

Spese legali - Studio Salvati - Amministrazioni condominiali e consortili -

Chi paga le spese legali

Sovente capita che in un condominio si debba sostenere spese legali per fare ricorso al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo contro un condomino che non intende pagare gli oneri condominiali.

La domanda più frequente è chi paga le spese legali?

Se l’avvocato del condominio chiede € 600,00 per un decreto ingiuntivo e il giudice con il decreto ne liquida soltanto € 500,00, la differenza dev’essere corrisposta dal condominio in proporzione ai millesimi di proprietà.

Una recente sentenza ha infatti stabilito che il Condominio non può chiedere al solo condòmino moroso gli oneri corrisposti al legale per l’attività di recupero degli oneri condominiali.

Si tratta di una spesa che deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i condominio. Pena la possibile dichiarazione di nullità della delibera che approva la ripartizione per violazione dei criteri di riparto delle spese.

Quindi “nell’ipotesi di controversie tra condòmini, infatti, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio tra di loro”.

Ció comporta la conseguenza che il giudice nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore a quella per cui ha riportato condanna” (Cass. civ. 15.5.2006, n. 11126).

Sebbene sia semplice comprendere l’imputazione delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, qualche dubbio a volte può sorgere a riguardo degli atti successivi al decreto.

Qui si intende fare riferimento all’atto di precetto.

L’atto di precetto

L’atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile del diritto italiano, previsto e disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto. L’atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore.

Questo atto contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa. In caso di mancato adempimento tale atto, assieme al titolo esecutivo, darà la possibilità al creditore di procedere alla fase esecutiva.

Tale atto infatti costituisce la fase preliminare dell’esecuzione forzata.

L’atto di precetto, che ha natura recettizia, può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente.

Il precetto, infatti – pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 del codice di procedura civile – non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì, per giurisprudenza univoca, un atto preliminare stragiudiziale. (Cass. 23.02.2006 n.3998; Cass. 16.06.1992 n.7394; Cass. 27.06.1990 n.6544; Cass. 11.05.1989 n.2151; Cass. 18.02.1988 n.1744).

Puoi vedere anche:   Il registro di contabilità quale elemento necessario del rendiconto ex art.1130 bis c.c.

Quindi in quanto atto stragiudiziale le spese dell’atto di precetto sono a totale carico del condominio nel cui interesse è predisposto.

Spese giudiziali e stragiudiziali

E’ pacifico ritenere che sia legittima la delibera condominiale che addebita, al singolo condomino, le spese legali giudiziali liquidate a suo carico ed a favore del condominio, in un provvedimento giurisdizionale ( per esempio le spese liquidate dal giudice in una sentenza o relative l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo).

L’assemblea è legittimata infatti a deliberare nel merito delle spese legali declinate in calce ad un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti di un condòmino moroso e provvisto di efficacia esecutiva secondo al clausola di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile a mente del quale…

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]”).

E’ altresì pacifico che occorre tenere ben distinte dalle spese legali giudiziali quelle stragiudiziali “auto liquidate” dal legale del condominio per una procedura stragiudiziale (ad esempio, la diffida di pagamento o lettera di messa in mora).

Per questa tipologia di spese è sempre confermata la nullità della delibera, perché andrebbe ad incidere sui diritti individuali soggettivi del condomino e come tali sono addebitabili solo all’intera compagine condominiali.

Ne consegue che l’assemblea può addebitare al singolo condomino solo le spese legali sostenute per una procedura giudiziale di recupero del credito, ma solo laddove tali spese siano conformi a quanto liquidato dal giudice.

Quanto sopra ha trovato puntuale definizione in Cassazione con sentenza 751 del 18 gennaio 2016 che ha chiarito sulla imputazione delle spese legali, distinguendo tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale.

La Corte di Cassazione, in punto, ha recentemente affermato che una simile statuizione sia da ritenersi affatto incensurabile, riferendo in specie che: “… è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo”

Puoi vedere anche:   Il rendiconto condominiale dopo la riforma

La lettera di messa in mora è spesa giudiziale o stragiudiziale ?

La domanda che spesso gli amministratori di condominio si pongono, in ordine alle spese da affrontare per avviare la pratica del recupero dei crediti nei confronti di un condòmino moroso, è quella di come procedere alla imputazione delle stesse, stante i costi, non poco esosi, che all’inizio e nelle more si è tenuti a sostenere, pur con la sola aspettativa di poterli recuperare in seguito.

Se la lettera di messa in mora spedita non è concludente, il mal capitato amministratore sarà tenuto a rivolgersi ad un legale a cui affidare la gestione della pratica, demandandogli i compiti del caso. Ma rivolgersi ad un professionista, come sappiamo, ha un costo non indifferente.

Certamente, l’amministratore non sarà in grado di imputare siffatti oneri “stragiudiziali”, in sede di rendiconto, direttamente al condomino moroso che ne ha cagionato la necessità del sostenimento.

L’imputazione delle spese iniziale va, infatti, sempre imputata al condominio-creditore. E’ stabilito che la delibera assembleare che incida sui diritti individuali del singolo condòmino, imputandogli i costi della procedura stragiudiziale di recupero dei crediti, in mancanza di una sentenza che ne stabilisca la soccombenza, è affetta da nullità ai sensi dell’articolo 1421 codice civile (tra le tante, cfr, Cassazione Civile 24696/2008).

In conclusione quindi , ogni qual volta un amministratore chieda e ottenga, per il tramite di un legale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino moroso, quest’ultimo ben potrà imputare le spese legali liquidate in calce al provvedimento monitorio in capo al medesimo, appostandole tra le passività nel rendiconto, senza rischiare alcuna censura di sorta in sede assembleare.

Viceversa, non sarà in grado di fare altrettanto con le spese legali sostenute dalla compagine per la fase stragiudiziale, non derivando esse da un provvedimento giudiziale. E se imputerà le spese stragiudiziali al condominio moroso potrà essere chiamato a rispondere verso la compagine condominiale per i costi connessi alla eventuale azione promossa avverso la delibera condominiale di approvazione.

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Questo contributo è stato scritto dal dott. Gianni Salvati, titolare dello studio. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed ha esercitato la pratica forense prevista per legge. E' abilitato alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex d.lgs. 28/2010. Ed ha conseguito il Master per revisori per la contabilità condominiale. Esercita l'attività di amministratore di condominio sul territorio di Pomezia dal 1995.

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