In Italia, la normativa vigente prevede che ogni condominio debba riservare un certo numero di posti auto per persone disabili in base alla dimensione del parcheggio complessivo. Questi posti devono essere chiaramente segnalati e situati in prossimità degli ingressi principali o degli ascensori per facilitare l’accesso..

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Una delle principali leggi che regolamenta questa materia è la Legge 104 del 1992, che stabilisce i diritti delle persone con disabilità, compreso il diritto alla mobilità e all’accessibilità. Secondo tale legge, i condomini devono garantire che le aree comuni, inclusi i parcheggi, siano accessibili a tutti. Inoltre, il Codice della Strada prevede che i posti auto riservati debbano avere una dimensione minima specifica per garantire lo spazio necessario per l’utilizzo di ausili come le carrozzine.

Tribunale di Verbania – sentenza del 02/12/2020
…Il diritto del portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè ad uno dei sette stalli ricavati nel cortile, deve ritenersi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; essi infatti possono comunque godere di altri sei stalli, oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva…

Diritto di solidarietà e posti auto per persone con disabilità in condominio.

Il diritto di solidarietà è un principio fondamentale nella società, che si riflette anche nella gestione degli spazi comuni nei condomini. Questo diritto implica che tutti i condomini devono collaborare per il benessere collettivo, il che si traduce nel fatto che sia assicurato che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati. Un esempio concreto di come questo principio si applica è la riserva di posti auto per disabili all’interno dei parcheggi condominiali.

In posti auto previsti per le persone con disabilità devono essere posizionati in luoghi comodi e facilmente accessibili. Questo non solo facilita la mobilità e l’accesso alle strutture per chi ha difficoltà motorie, ma rappresenta anche un segno di rispetto e inclusione da parte della comunità condominiale.

Secondo il principio di solidarietà i posti auto per persone con disabilità devono essere comprensivi dei lavori accessori e necessari come l’installazione di rampe, ascensori e altre facilitazioni necessarie per consentire a tutti i condomini di usufruire degli spazi in modo equo e senza ostacoli. In questo modo, il condominio non solo adempie ai propri obblighi legali, ma promuove anche una cultura di inclusione e rispetto reciproco.

Posto auto disabili in condominio. Quando se ne ha diritto?

Il diritto al posto auto per disabili in condominio è riconosciuto a chi possiede il contrassegno per disabili, che viene rilasciato dai comuni di residenza per coloro che hanno una ridotta capacità di deambulazione. Non si tratta di un privilegio ma di un’interpretazione “costituzionalmente orientata” data dai giudici alla normativa sulle proprietà comuni, che ne favorisce l’utilizzo a chi si trova in condizioni di incapacità o di ridotta capacità motoria. In questi casi, infatti, il dovere di solidarietà imposto dalla Costituzione prevale sul diritto di proprietà e può limitare le facoltà ad esso correlate.

Il posto auto per disabili deve essere posizionato in un’area facilmente accessibile e il più vicino possibile all’ingresso dell’edificio o all’ascensore. Inoltre, deve avere dimensioni adeguate che permettano l’apertura completa delle portiere del veicolo e l’agevole salita e discesa della persona con disabilità.

Nel caso in cui il condominio non abbia predisposto adeguati spazi di parcheggio per disabili, l’interessato può richiedere l’adeguamento degli spazi comuni tramite l’assemblea condominiale. Se la richiesta non viene accolta, è possibile ricorrere alle autorità competenti, come il Giudice di Pace o il Tribunale, per far valere i propri diritti. È essenziale che tutti i condomini comprendano l’importanza dell’accessibilità e collaborino per garantire un ambiente inclusivo e rispettoso delle necessità di tutti i residenti.

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Il condominio deve concedere il posto auto gratuito o può farsi pagare?

Il dubbio che può emergere a questo punto è se il disabile debba pagare il posto auto, nel caso in cui l’assemblea condominiale dovesse aver stabilito una quota mensile da versare. Il disabile non deve pagare per il posto auto che gli viene riservato: deve potervi accedere gratuitamente. Imporre un qualsiasi pagamento per mettere a disposizione questo spazio, andrebbe a vanificare lo scopo della norma di tutela. Quello che viene messo a disposizione del disabile non è un servizio aggiuntivo riservato per semplice comodità, è una misura che si è resa necessaria per garantire l’accessibilità al condominio: si garantisce un diritto fondamentale. Nel momento in cui si dovesse imporre un costo, si verrebbe a creare un’ulteriore barriera – anche solo economica – che andrebbe in contrasto con i principi generali che prevedono la non discriminazione e la solidarietà sociale.

Volendo poi generalizzare il concetto, già il fatto di voler far pagare i condomini per una parte comune è una prassi discutibile: l’uso della cosa comune è un diritto legato alla comproprietà. Partendo da questo presupposto, non è possibile chiedere che un condomino disabile paghi per utilizzare uno spazio che gli è indispensabile per poter entrare in casa.

Assemblea condominiale e posti auto per disabili in condominio.

Per iniziare, è necessario convocare un’assemblea condominiale straordinaria, con all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione della creazione di posti auto riservati ai disabili. Durante l’assemblea, è importante presentare tutte le informazioni necessarie, come il numero di condomini con disabilità, le normative di riferimento (ad esempio, la legge 13/1989 e il DM 236/1989), e le modalità di realizzazione dei posti auto, inclusi i costi previsti e il loro impatto sul bilancio condominiale. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno i 500 millesimi, secondo quanto stabilito dal regolamento condominiale.

Questa procedura, sebbene possa sembrarlo, non è affatto semplice e priva di rischi. Non è semplice perchè a volte il dover raggiungere la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno i 500 non è un obiettivo possibile a causa dell’alto disinteresse. Altre volte invece anche se viene raggiunto il quorum di costituzione può capitare che al momento della votazione venga a mancare il quorum perchè alcuni proprietari votano contro alla richiesta per futili motivi interni, spesso legati anche a disaccordi di vicinato, e la delibera non approvata.

E’ bene avere presente che le delibere assembleari, anche se votate a maggioranza qualificata, quando contrarie alla richiesta di ottenere il posto auto riservato ai disabili sono nulle perchè escludono e ostacolano la possibilità di raggiungere agevolmente la loro abitazione, non consentendogli di posteggiare la propria auto nel punto più vicino possibile all’ingresso del palazzo. L’assemblea condominiale non può comprimere questi diritti fondamentali delle persone disabili.

Da ciò ne consegue che  risulta molto alto il rischio di ritrovarsi in contenziosi legali derivanti dalla impugnazione della delibera che ha manifestato il diniego alla richiesta di assegnazione del posto auto avanzata dal soggetto con disabilità.

Per questo motivo l’amministratore è chiamato a valutare una procedura legale alternativa basata sul combinato disposto previsto al n. 2 dell’art. 1130 e dall’art. 1133 del codice civile. Questo poichè è stato affermato che il diritto del portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e, cioè, in uno dei posti ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà.

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Decisioni giurisprudenziali in argomento ai posti auto per disabili in condominio.

Questo delicato tema è stato recentemente ripreso dal Tribunale di Roma che, con la Sentenza n. 8863/2022 del 07-06-2022, facendo leva sulla legge anti-discriminazioni (L. n. 67/2006) ha ribadito la doverosa preminenza del diritto del portatore di handicap rispetto agli altri condòmini che non hanno simili problemi di salute e di vita. L’assemblea condominiale non può comprimere questi diritti fondamentali delle persone disabili.

La pronuncia del Tribunale di Roma n. 8863 del 07-06-2022
… In un condominio dotato di un numero di posti auto sufficiente a garantire la sosta di tutti i veicoli dei condomini, l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 c.c., è legittimato a disciplinare l’uso delle cose comuni, assegnando posti auto riservati a condomini disabili, al fine di assicurare il miglior godimento dei beni comuni e di evitare discriminazioni indirette, senza necessità di autorizzazione assembleare. L’art. 1102 c.c. deve essere interpretato in conformità alla normativa a tutela dei portatori di handicap e ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 42 Cost., attribuendo preminenza al diritto del disabile di parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale rispetto all’interesse degli altri condomini non affetti da analoghe difficoltà. …”

Questa decisione traccia quindi in maniera chiara una diversa procedura legale rispetto alla normale delibera assembleare sopra indicata. In caso di posti auto sufficienti per tutti i condomini e di richiesta da parte di un disabile di un posto auto riservato, l’amministratore è obbligato, ai sensi dell’art. 1130 c.c., e quindi nell’ambito delle attribuzioni a lui riconosciute dalle legge, provvedere proprio a “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a ciascuno dei condomini”; di conseguenza – ad avviso dello stesso giudice – il solo amministratore, che deve ex art. 1130 c.c. garantire il miglior godimento a ciascun condomino delle cose comuni, può decidere di assegnare alcuni posti riservati a soggetti che, in quanto disabili, necessitano di parcheggi più comodi, e ciò anche al fine di evitare un’eventuale discriminazione indiretta nei confronti dei detti condomini.

È importante sottolineare il fatto che secondo il Tribunale l’amministratore può decidere in merito alla questione senza l’autorizzazione assembleare che non è necessaria.

Resta ovviamente nel pieno diritto di ciascun proprietario il ricorso all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137, come spiegato nell’articolo dedicato alla tematica in esame.

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Questo contributo è stato scritto dal dott. Gianni Salvati, titolare dello studio. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed ha esercitato la pratica forense prevista per legge. E’ abilitato alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex d.lgs. 28/2010. Ed ha conseguito il Master per revisori per la contabilità condominiale. Esercita l’attività di amministratore di condominio sul territorio di Pomezia dal 1995.

 

 

Posto auto disabili in condominio