La delibera di ripartizione delle spese in un condominio che contravviene al criterio previsto dall’art. 1123 del codice civile è annullabile e non nulla.
Condominio e ripartizione delle spese: la maggioranza non può cambiare le regole per il futuro


La delibera di ripartizione delle spese in un condominio che contravviene al criterio previsto dall’art. 1123 del codice civile è annullabile e non nulla.

La Cassazione (ord. n. 25301/2026) stabilisce un principio chiaro: se un condominio ha ricevuto somme di denaro indebite (distratte da altri conti), deve restituirle subito.

La sentenza definisce illegittima la delibera condominiale priva dell’elenco dei condomini presenti e votanti allegato al verbale.

A riguardo della nomina e della conferma dell’amministratore ancora oggi vi è molta incertezza sull’effettivo quorum da applicare in sede di votazione.

La vicenda in esame evidenzia la necessità di riservare particolare attenzione all’istituto dell’assemblea condominiale, anche al fine di garantire adeguata tutela agli interessi di tutti gli aventi diritto.

Il diritto al posto auto esclusivo e vicino all’ingresso spetta a chi ha ridotte capacità motorie anche quando gli spazi non sono sufficienti per tutti

La delibera di ripartizione delle spese in un condominio che contravviene al criterio previsto dall’art. 1123 del codice civile è annullabile e non nulla.