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Gianni S.
Ott 15, 2025 10:56 AM 1 Answers Assemblee - Verbali - Convocazioni
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Gentilissimo Avvocato, Le scrivo per un problema relativo alla nomina dell'Amministratore di un Condominio di 18 unità immobiliari, nel quale sono proprietario di un appartamento per 51,59 mmi.

La convocazione per l'assemblea ordinaria del 29/8/2025 al punto 2 dell'ordine del giorno presentava la voce "Nomina amministratore e determinazione del suo compenso", essendo la nomina precedente avvenuta nel 2023, per la durata dunque di anni 2. Nel 2024 infatti l'assemblea ordinaria non aveva inserito all'o.d.g. né la conferma né la nomina dell'amministratore.

Il risultato della votazione era il seguente:

  • presenti (fisicamente o per delega 18 condomini per 1000 mmi).
  • favorevoli alla nomina del vecchio amministratore 8 condomini per 477,90 mmi;
  • contrari 9 condomini per un totale di 472,96 mmi;
  • astenuti 1 condomino per 49,14 mmi.

Nel verbale, giuntoci in data 15/09/2025 via email, l'Amministratore ha scritto: "Trattandosi di riconferma, l'Amministratore risulta confermato, l'incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata".

Sono a chiederle se sia corretta la delibera in tal senso, dal momento che secondo me la normativa, in occasione di nomina dell'Amministratore, prevede la doppia maggioranza, mentre in questo caso in particolare viene a mancare il requisito dei 500,1 mmi.

La delibera è valida o nulla? In che maniera può essere contestata?
La ringrazio in anticipo della Sua disponibilità e attenzione.

Cordiali saluti,

Vanni Burnacci

 

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Gianni S.
Ott 15, 2025
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Salve, la nomina e la conferma dell’amministratore generano ancora oggi molti contenziosi proprio per la incertezza sull’effettivo quorum da applicare in sede di votazione.Questa situazione è il frutto della incertezza introdotta con la riforma del condominio del 2012 che ha mancato di definire con chiarezza la questione affiancando alla nomina e revoca dell’amministratore anche l’ipotesi della sua conferma.In base alle norme del Codice civile la nomina dell’amministratore avviene con votazione della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (combinato disposto degli artt. 1136, co. 4, e 1136 co. 2, c.c.) e che l’assemblea provvede alla conferma dell’amministratore (art. 1135, co. 1, n. 1, c.c.).Apparentemente la confusione procedurale si sostanzia nel fatto che la conferma è stata considerata una prerogativa dell’assemblea e senza indicare una maggioranza deliberativa in merito…Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 297 in data 8 gennaio 2025, ha ritenuto che nomina e conferma dell’amministratore sono delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e, quindi, sono equiparabili sotto il profilo del quorum deliberativo.Quindi la conferma dell’amministratore per essere valida richiede una delibera come quella di nomina che rappresenti la maggioranza dei partecipanti pari ad almeno la metà dei millesimi di proprietà.Con tale decisione è stato chiarito che “la conferma non è altro che una nuova nomina” e che l’elemento che distingue le due delibere (di nomina e di conferma) è solo la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina”.La delibera da lei citata ha violato la disposizione di cui all’art. 1136, co. 4, c.c., e può essere annullata, ex art. 1137 codice civile, su iniziativa di ciascun ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre per i condomini dissenzienti od astenuti dalla data della deliberazione e per i condomini assenti dalla data di comunicazione della deliberazione.Se questo chiarimento le è stato utile può lasciare una sua recensione sulla nostra attività.Può farlo Cliccando sul link di seguito indicatohttps://tinyurl.com/59tumvesGrazie per il tempo che ci ha dedicato
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Nomina amministratore con mandato in scadenza