Immagini di videosorveglianza , come gestire le richieste di accesso

Aprile 26, 2023 Condominio .

Oggi trattiamo le principali questioni circa il trattamento delle immagini di videosorveglianza. Spesso i proprietari hanno la convinzione di poter accedere liberamente alle immagini di video sorveglianza… ma non é proprio cosí che stanno le cose.

le immagini di videosorveglianza condominio pomezia
le immagini di videosorveglianza condominio pomezia

Come gestire le richieste di accesso alle immagini di videosorveglianza ?

Oggi trattiamo le principali questioni circa il trattamento delle immagini di videosorveglianza.

Il problema principale per l’amministratore di condominio in caso di volontà assembleare di voler installare un impianto di videosorveglianza non è tanto nel procedere a regolarizzare l’installazione effettuando, magari attraverso un consulente privacy, la valutazione sul legittimo interesse e l’analisi dei rischi.

Spesso risulta incerto il come dover gestire, in una fase successiva alla installazione, le richieste di accesso alle immagini di videosorveglianza formulate da terzi soggetti.

Chi sono i terzi richiedenti le immagini di videosorveglianza ?

In ambito condominiale dobbiamo innanzitutto tener presente che i condòmini sono considerati dall’Authority come contitolari del trattamento dati e, in quanto tali, non possiamo definirli terzi.

Ad essi, quindi, non potrà ritenersi direttamente applicabile quanto andremo a specificare di seguito.

Secondo il Regolamento Ue 16/679 la figura del “terzo”, la troviamo indicata nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera 10), nel quale questo è da intendersi: «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile».

Nel condominio quindi, i terzi, possono essere ad esempio i fornitori che non siano nominati responsabili esterni del trattamento perché non trattano dati dei condòmini (ad esempio il giardiniere), le assicurazioni dei singoli condòmini o degli interessati, ma anche il tecnico o l’avvocato che opera per conto di uno dei soggetti interessati, responsabili o titolari del trattamento.

D’altro canto, quando parliamo di impianti di videosorveglianza, dobbiamo prendere come riferimento le Linee Guida 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020, scritte dall’Edpb (European data protection board), che sono specificatamente relative al trattamento dei dati personali che avvengono attraverso dispositivi video.

Le linee guida europee

Queste trattano al paragrafo 4 la trasmissione di filmati a terzi in generale, indicando come la comunicazione individuale di immagini video a terzi, per scopi diversi da quelli per i quali i dati sono stati raccolti, è possibile a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento Ue 2016/679.

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La disposizione in parola prevede che « Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

La valutazione a cui è tenuto il titolare del trattamento

Il primo punto da esaminare è dunque collegato al “nesso tra le finalità”.

Sotto questo punto di vista il titolare del trattamento condominio deve effettuare una valutazione che tenga conto di due principi fondamentali, ovvero quello collegato alla minimizzazione (si possono trattare solamente i dati strettamente necessari), e il principio della finalità del trattamento (la necessità va sempre commisurata rispetto al fine che si intende raggiungere).

Il riferimento normativo da tenere in considerazione è l’articolo 5, del Regolamento Ue 2016/679 il quale prevede, al paragrafo 1, lettera a), che i dati personali devono essere trattati in modo “lecito” e, al paragrafo 2, che il titolare del trattamento deve essere in grado di comprovare (attività di accountability/responsabilizzazione), tra le altre, anche il rispetto del paragrafo 1) e quindi la liceità del trattamento che si va ad effettuare.

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Ne consegue che l’amministratore, prima ancora di fornire una risposta al terzo che richieda copia delle immagini, deve effettuare l’analisi e la verifica dei presupposti normativi ai sensi del combinato disposto di cui di cui all’articolo 6 paragrafo 4, (che dispone la verifica della liceità del trattamento come attività preliminare al rilascio o alla comunicazione di immagini video a terzi), con i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 che impongono i principi di liceità connessi a quelli di minimizzazione e di finalità del trattamento.

Sarà quindi fondamentale che l’amministratore di condominio trovi le risposte sulla possibile liceità dell’invio delle immagini a terzi verificando se il trattamento del terzo possa considerarsi compatibile con la finalità stessa dell’installazione dell’impianto.

La garanzia della riservatezza nell’invio

Laddove l’amministratore di condominio dovesse trovare una rispondenza tra le finalità, e quindi considerasse lecita la comunicazione dei dati, dovrebbe in ogni caso adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza degli interessati, portando particolare attenzione affinché vengano oscurati i volti di eventuali altri soggetti identificabili rispetto a quelli oggetto dell’interesse specifico.

Contestualmente l’amministratore dovrebbe anche occuparsi di verificare l’accountability del terzo soggetto che riceve le immagini, condizionando il rilascio delle stesse solo all’esito dell’effettiva ricezione di un audit di verifica, prevista nel Gdpr ai sensi dell’articolo 28 numero 3 lettera h) e che porta la rassicurazione sulla sussistenza di garanzie adeguate circa l’applicazione di misure tecniche ed organizzative che rappresentano il corretto modus operandi imposto dal Gdpr.

La formula dell’audit dovrebbe essere anche integrata da un impegno scritto e specifico da parte del terzo a fornire anche idonee informative privacy agli interessati.

Avv. Carlo Pikler Responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice

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Questo contributo è stato scritto dal dott. Gianni Salvati, titolare dello studio. Ha conseguito laurea in giurisprudenza ed ha esercitato la pratica forense prevista per legge. E' abilitato alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex d.lgs. 28/2010. Ed ha conseguito il Master per revisori per la contabilità condominiale. Esercita l'attività di amministratore di condominio sul territorio di Pomezia dal 1995.

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