Stanno arrivando i pagamenti del Bonus idrico voluto dal Ministro della Transizione Ecologica e presto partirà la seconda edizione del 2022 2023.
Il bonus idrico prevede un rimborso fino a 1.000 euro e senza limiti ISEE delle spese sostenute per acquistare nuovi sanitari con lo scopo di favorire il risparmio di acqua provocato da rubinetti e servizi ormai obsoleti.
In questa guida vi forniamo tutti i dettagli su quali sono i requisiti per ottenere il bonus idrico 2022 2023, quali sono le modalità di erogazione e come presentare domanda.
Il bonus idrico è un contributo che prevede fino a 1000 euro di rimborso (senza limiti di ISEE) sulla spesa sostenuta per interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto.
L’agevolazione istituita dalla Legge di Bilancio 2021, grazie a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 sarà disponibile fino al 2023. L’obiettivo è quello di spingere a perseguire il risparmio di risorse idriche, come da linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica. Le risorse arrivano dal “Fondo per il risparmio di risorse idriche”. Per richiedere i rimborsi delle spese effettuate nel 2021 c’era tempo sino al 30 giugno 2022 e con il comunicato stampa del 22 settembre 2022 reperibile in questa pagina il MITE ha fatto sapere che stanno effettuando i relativi pagamenti.
Conclusa questa fase, quindi, potrà partire l’edizione 2023, per cui si potranno richiedere i rimborsi delle spese effettuate nel corso del 2022. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli su questa misura.
COME FUNZIONA IL BONUS IDRICO 2022 2023
Il bonus ammonta ad un massimo di 1.000 euro e può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile. È valido per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, per specifici interventi di efficientamento idrico. Poi verranno riaperte nuovamente le domande per gli anni successivi. Viene emesso secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi stanziati. È bene precisare che il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non viene considerato ai fini ISEE.
A gestire l’erogazione del bonus è in via diretta il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma, CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. per la gestione delle attività di liquidazione.
A CHI SPETTA IL BONUS IDRICO
Possono usufruire del bonus idrico tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia. Non vi sono limiti ISEE. Tali soggetti devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.
INTERVENTI RICHIESTI
Per ottenere il contributo i proprietari devono dimostrare di aver effettuato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:
- degli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
LE SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, effettuate nell’anno solare di riferimento, sono quelle sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
CUMULABILITÀ
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.
QUANDO PARTIRÁ IL BONUS IDRICO 2022 2023
Ancora non è noto quando saranno avviate le domande per richiedere il bonus idrico 2022 2023, ma basandoci sulle tempistiche dell’edizione precedente è probabile che la procedura, per il rimborso delle spese del 2022, potrebbe essere aperta entro i primi mesi del 2023. Del resto, come anticipato, il 22 settembre 2022 il MITE ha comunicato che si stava chiudendo la fase di pagamento del bonus 2021. Non appena ci saranno novità in questo senso vi aggiorneremo in questo stesso articolo.
COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS IDRICO
Per ottenere il rimborso i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sulla piattaforma bonus idrico online www.bonusidricomite.it previa autenticazione. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per accedere alla Piattaforma vi è bisogno dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica.
All’atto della registrazione, il beneficiario compila la domanda online che deve contenere le seguenti informazioni:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione delle opere ammissibili;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario o postale (IBAN) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445 del 2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione, ai sensi del DPR 445 del 2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario o proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus;
- all’istanza di rimborso deve essere anche allegata la copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il rimborso non sarà fornito se la richiesta risulterà incompleta di informazioni o degli allegati obbligatori.
MANUALE UTENTE, DOCUMENTI UTILI E FAQ
Il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione online il Manuale utente con la spiegazione di come funziona la piattaforma del bonus idrico e anche il ‘Modello esercente bonus idrico’ (Pdf 490 Kb), tramite il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso.
Inoltre, per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell’attesa della messa in rete della piattaforma dedicata, attraverso la quale sarà possibile allegare la documentazione per richiedere il bonus idrico, il Ministero della Transizione Ecologica mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un’area dedicata, con una serie di FAQ che sono state aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento ad oggi pervenute.
CONTROLLI E SANZIONI
Il Ministero della Transizione Ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vigila sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus. Inoltre il Ministero può intervenire, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme previste dal Decreto Ministeriale MITE, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Poi, il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Al fine di rispondere alle numerose richieste di informazioni il Ministero della Transizione Ecologica ha attivato il numero verde 800.090.545. I cittadini interessati possono contattare il numero verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 15, per un supporto informativo ed eventuali chiarimenti relativi alle procedure di richiesta del bonus.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge di Bilancio 2021 – Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Pdf 4 Mb);
Dm MISE 27 settembre 2021 (Pdf 739 Kb).