Gestioni Condominiali - Studio Salvati
Amministratore condominio – Revisore bilanci condominiali – Pomezia
E’ legittima l’istituzione di un fondo cassa per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile, laddove gli interventi da eseguire siano individuati e individuabili, anche se non ancora deliberati. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17035 depositata l’11 agosto 2016.
Il caso. Un condomino impugnava la delibera assembleare con cui la compagine condominiale aveva deciso di costituire un ingente fondo cassa per l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile.
Il Tribunale adito respingeva l’impugnativa proposta e la Corte territoriale, adita dal condomino soccombente in primo grado, confermava la sentenza di reiezione del giudice di prime cure. Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione il condomino lamentando, per quanto di interesse in questa sede, la mancata censura dell’istituzione di un fondo senza la contestuale indicazione della sua destinazione di utilizzo, e dunque il mancato rilievo dell’inammissibilità della costituzione di un fondo per spese straordinarie, non determinate né determinabili.
Il fondo cassa è legittimo. La Corte di Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza con cui ha affermato il pieno potere discrezionale dell’assemblea di istituire un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, senza che ciò possa pregiudicare né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma (perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio).
E la Suprema Corte ha altresì affermato che l’onere economico relativo alla costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria deve essere ripartito tra i condomini secondo i criteri fissati dall’articolo 1123 del Codice Civile se per la realizzazione di interventi non specificati è possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi di proprietà.
Laddove rispettati questi criteri, è dunque da ritenersi legittimo esercizio del potere assembleare l’istituzione di un fondo cassa per l’esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del condominio, ancorché non deliberati ma individuati o individuabili, poiché alcun pregiudizio verrebbe patito dai singoli condomini.